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di Georgia Garritano

In materia di copyright il nostro Paese ha rivisto la propria normativa giusto quest'anno. Con la legge 248/2000, infatti, sono state varate nuove norme a tutela del diritto d'autore che integrano o sostituiscono quelle della precedente legge risalente all'ormai lontano 1941. Le disposizioni attuali non fanno esplicito riferimento a Internet ma affermano che "il diritto esclusivo di diffondere ha per oggetto l'impiego di uno dei mezzi di diffusione a distanza, quali il telegrafo, il telefono, la radiodiffusione, la televisione ed altri mezzi analoghi, e comprende la comunicazione al pubblico via satellite e la ritrasmissione via cavo". Le reti telematiche, rientrando nella categoria dei "mezzi di diffusione a distanza", sono quindi sottoposte alle medesime regole degli altri settori. La legge punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinque a trenta milioni non solo chi, a fini di lucro, riproduce o diffonde in pubblico "con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno" ma anche chi, pur non avendo concorso alla duplicazione, introduce nel territorio dello Stato o distribuisce le duplicazioni abusive.

Le disposizioni penali sono anche più gravi (da uno a quattro anni di detenzione) per chi riproduce, trasmette, vende, cede o importa abusivamente "oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi". Viene, cioè, sanzionato più severamente chi esercita tali attività illecite "in forma imprenditoriale" o "promuove o organizza" tali attività. La legge stabilisce che "chiunque intenda esercitare, a fini di lucro, attività di produzione, di duplicazione, di riproduzione, di vendita, di noleggio o di cessione a qualsiasi titolo di nastri, dischi, videocassette, musicassette o altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, ovvero intenda detenere tali oggetti ai fini dello svolgimento delle attività anzidette, deve darne preventivo avviso al questore che ne rilascia ricevuta, attestando l'eseguita iscrizione in apposito registro", iscrizione che deve essere rinnovata ogni anno. La vigilanza "sull'attività di riproduzione e duplicazione con qualsiasi procedimento, su supporto audiovisivo, fonografico e qualsiasi altro supporto nonché su impianti di utilizzazione in pubblico, via etere e via cavo, nonché sull'attività di diffusione radiotelevisiva con qualsiasi mezzo effettuata" è affidata alla Società italiana degli autori ed editori (Siae) e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Viene inoltre istituito presso la presidenza del Consiglio dei ministri il Comitato per la tutela della proprietà intellettuale. Si tratta di un organo di consulenza tecnica composto dal sottosegretario di stato alla presidenza del Consiglio, che lo presiede, e da quattro esperti, di cui uno indicato dall'Autorità garante e uno dalla Siae.

Il copyright è tutelato anche dal diritto internazionale. Dal 1996 è in vigore il Trattato sul diritto d'autore dell'Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale. Il trattato è un accordo particolare ai sensi della Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche del 1971 e stabilisce che "gli autori di opere letterarie e artistiche hanno il diritto esclusivo di autorizzare la messa a disposizione del pubblico delle loro opere originali o di copie delle stesse". Viene, inoltre, specificato che il diritto di riproduzione si applica anche all'ambiente digitale, in particolare all'utilizzazione dell'opera in formato digitale: "resta inteso che il caricamento su supporto elettronico di un'opera protetta in formato digitale costituisce riproduzione". Anche negli Stati Uniti, dove il problema della circolazione di file musicali in Internet, si è posto prima e con proporzioni maggiori rispetto ad altri paesi, la legge più recente, varata quest'anno, fa esplicito riferimento alla riproduzione audio in formato digitale. La musica digitale è sottoposta alla medesima disciplina del copyright prevista per le altre opere dell'ingegno. Ciò vuol dire che i file musicali non possono essere pubblicati, utilizzati, divulgati o duplicati senza l'autorizzazione dei titolari dei diritti e il pagamento di una royalty.