Musica in rete: ecco cosa dice la legge
di Georgia Garritano
In materia di copyright il nostro Paese ha rivisto la propria
normativa giusto quest'anno. Con la legge 248/2000, infatti, sono
state varate nuove norme a tutela del diritto d'autore che integrano
o sostituiscono quelle della precedente legge risalente all'ormai
lontano 1941. Le disposizioni attuali non fanno esplicito
riferimento a Internet ma affermano che "il diritto esclusivo
di diffondere ha per oggetto l'impiego di uno dei mezzi di
diffusione a distanza, quali il telegrafo, il telefono, la
radiodiffusione, la televisione ed altri mezzi analoghi, e comprende
la comunicazione al pubblico via satellite e la ritrasmissione via
cavo". Le reti telematiche, rientrando nella categoria dei
"mezzi di diffusione a distanza", sono quindi sottoposte
alle medesime regole degli altri settori. La legge punisce con la
reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinque a trenta
milioni non solo chi, a fini di lucro, riproduce o diffonde in
pubblico "con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte,
un'opera dell'ingegno" ma anche chi, pur non avendo concorso
alla duplicazione, introduce nel territorio dello Stato o
distribuisce le duplicazioni abusive.
Le disposizioni penali sono anche più gravi (da uno a quattro anni
di detenzione) per chi riproduce, trasmette, vende, cede o importa
abusivamente "oltre cinquanta copie o esemplari di opere
tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi". Viene,
cioè, sanzionato più severamente chi esercita tali attività
illecite "in forma imprenditoriale" o "promuove o
organizza" tali attività. La legge stabilisce che
"chiunque intenda esercitare, a fini di lucro, attività di
produzione, di duplicazione, di riproduzione, di vendita, di
noleggio o di cessione a qualsiasi titolo di nastri, dischi,
videocassette, musicassette o altro supporto contenente fonogrammi o
videogrammi di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di
immagini in movimento, ovvero intenda detenere tali oggetti ai fini
dello svolgimento delle attività anzidette, deve darne preventivo
avviso al questore che ne rilascia ricevuta, attestando l'eseguita
iscrizione in apposito registro", iscrizione che deve essere
rinnovata ogni anno. La vigilanza "sull'attività di
riproduzione e duplicazione con qualsiasi procedimento, su supporto
audiovisivo, fonografico e qualsiasi altro supporto nonché su
impianti di utilizzazione in pubblico, via etere e via cavo, nonché
sull'attività di diffusione radiotelevisiva con qualsiasi mezzo
effettuata" è affidata alla Società italiana degli autori ed
editori (Siae) e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
Viene inoltre istituito presso la presidenza del Consiglio dei
ministri il Comitato per la tutela della proprietà intellettuale.
Si tratta di un organo di consulenza tecnica composto dal
sottosegretario di stato alla presidenza del Consiglio, che lo
presiede, e da quattro esperti, di cui uno indicato dall'Autorità
garante e uno dalla Siae.
Il copyright è tutelato anche dal diritto internazionale. Dal 1996
è in vigore il Trattato sul diritto d'autore dell'Organizzazione
mondiale per la proprietà intellettuale. Il trattato è un accordo
particolare ai sensi della Convenzione di Berna per la protezione
delle opere letterarie e artistiche del 1971 e stabilisce che
"gli autori di opere letterarie e artistiche hanno il diritto
esclusivo di autorizzare la messa a disposizione del pubblico delle
loro opere originali o di copie delle stesse". Viene, inoltre,
specificato che il diritto di riproduzione si applica anche
all'ambiente digitale, in particolare all'utilizzazione dell'opera
in formato digitale: "resta inteso che il caricamento su
supporto elettronico di un'opera protetta in formato digitale
costituisce riproduzione". Anche negli Stati Uniti, dove il
problema della circolazione di file musicali in Internet, si è
posto prima e con proporzioni maggiori rispetto ad altri paesi, la
legge più recente, varata quest'anno, fa esplicito riferimento alla
riproduzione audio in formato digitale. La musica digitale è
sottoposta alla medesima disciplina del copyright prevista per le
altre opere dell'ingegno. Ciò vuol dire che i file musicali non
possono essere pubblicati, utilizzati, divulgati o duplicati senza
l'autorizzazione dei titolari dei diritti e il pagamento di una
royalty.
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