Dalla TV alla rete RAI Educational

Navigazione del 4 giugno 1997

Autoregolamentazione


Lo scorso 22 maggio attorno a un tavolo del ministero delle poste e telecomunicazioni probabilmente si sono delineati i tratti di quello che sarà il futuro della rete in Italia. (Le foto che vedete risalgono all'incontro precedente svoltosi a marzo). I rappresentanti delle associazioni di utenti e dei fornitori di accesso in accordo con il ministro delle poste Maccanico hanno elaborato una bozza di autoregolamentazione dei contenuti trasmessi via Internet.

Il documento, seppure non ancora definitivo, rappresenta un indubbio passo avanti nella ricerca di una strategia per lo sviluppo della rete che salvaguardi i diritti di tutti i soggetti in gioco cioè nella ricerca di un modo concreto di garantire libertà di comunicazione e di espressione e protezione da comportamenti illeciti e moralmente riprovevoli. Vale dunque la pena di illustrarne e analizzarne alcune parti.

Logo ALCEIIl testo lo potete trovare in tutti i siti delle associazioni che hanno partecipato alla sua stesura. In una fase iniziale il progetto ha coinvolto Telecom Italia Network e AIIP (Associazione Italiana Internet Provider) alle quali si sono associate in seguito ANEE (Associazione Nazionale Editoria Elettronica) e Olivetti e in una fase finale ASCII (Associazione Consumatori Italiani Internet) e ALCEI. Mi trovo al momento appunto sul sito dell'ALCEI (Associazione per la Libertà nella Comunicazione Elettronica Interattiva), un'associazione molto vicina per scopi e struttura all'EFF uno dei baluardi della difesa dei diritti civili in rete.

Diamo uno sguardo al testo che si apre con una notazione importante:

"Internet è un sistema di comunicazione interattivo che, rispetto ai media di massa tradizionali, ha alla base, e come peculiare ricchezza, il coinvolgimento diretto degli utenti nella creazione, oltre che nella fruizione, dei contenuti e dei servizi."

Questo riconoscimento sgombra il campo da alcuni fraintendimenti derivanti dall'equiparazione della rete ai mezzi di comunicazione tradizionali. Ogni soggetto che operi su Internet infatti può esercitare contemporaneamente o separatamente più funzioni distinte ed occupare ruoli diversi che per semplificazione possono essere di volta in volta equiparati a quelli tradizionali di editore, autore, distributore, fornitore di servizi, fruitore di servizi.

Ne deriva una conseguenza importante:

"Occorre distinguere i soggetti sulla base dei ruoli e delle funzioni esercitate in CIASCUN MOMENTO (e indipendentemente dal fatto che il ruolo sia coperto in forma continuativa o occasionale, professionale o privata, a fine commerciale o meno)".

Perchè questa conseguenza è importante?

Perché più di una volta è accaduto che un fornitore di servizio venisse condannato per aver veicolato un'informazione proveniente da terzi. Negli stessi Stati Uniti è in corso un processo, Reno (Janet Reno è Attorney General of the United States) vs ACLU (American Civil Liberties Union) che deciderà le sorti della libertà di espressione su Internet uno dei cui nodi fondamentali è l'interpretazione del ruolo dei fornitori di servizio.

Cyber-LibertiesQui sul sito della Aclu trovate tutti i materiali del processo. L'accusa sostiene infatti che i provider vanno considerati a tutti gli effetti come editori e che, come tali, siano responsabili di qualsiasi cosa circoli per le loro macchine. Per la difesa lo statuto dei fornitori di servizio va equiparato a quello degli edicolanti, meri espositori di materiale del quale non si assumono responsabilità diretta. Tutte le informazioni le trovate a questo indirizzo. E' chiaro, comunque, che dare una risposta univoca alla questione non è facile ma la bozza sembra impostare il problema su basi estremamente avanzate anche per gli standard di altri paesi.

Ma i due punti fondamentali delineati dal codice di autoregolamentazione sono due principi opposti e complementari legati alla tutela della privacy personale:

  1. Tutti i soggetti di Internet devono essere identificabili.
  2. Qualsiasi soggetto di Internet, una volta identificato, ha diritto a mantenere l'anonimato nell'utilizzo della Rete al fine della tutela della propria sfera privata.

Perché questi principi vanno ugualmente salvaguardati? Ce lo spiega Stefano Rodotà.

Ci sono tanti diritti alla "privacy" che vengono in conflitto sulle reti. Perché, ad esempio, se da un lato c'è il diritto alla "privacy" di un soggetto, che non vuole che qualcun'altro sulla rete dica che lui è un mascalzone o che riveli i suoi fatti privati, dall'altro c'è un contrapposto interesse alla "privacy" di coloro che, entrando in rete, dicono: noi vogliamo mantenere l'anonimato, noi vogliamo usare un nome fittizio, noi vogliamo usare uno pseudonimo, perché soltanto attraverso l'anonimato, quindi la difesa della nostra "privacy", riusciamo a esprimerci al meglio. Ecco, qui abbiamo un clamoroso conflitto tra due esigenze di tutela della "privacy". [...]

Si è suggerito, per questi casi, che il nome sia custodito dal gestore della rete e rivelato soltanto se c'è un problema di questo tipo.

Una delle questioni più scottanti che animano sin dagli inizi il dibattito sulla rete è la questione del rapporto tra principi generali e strumenti applicativi di quei principi. La materia è molto delicata perché si muove in un campo che oscilla tra il lassismo e la censura. Fatti salvi i principi di rispetto della dignità umana, di rifiuto di ogni forma di discriminazione, di tutela dei minori e di rispetto delle norme che regolano l'ordine pubblico e la sicurezza sociale, la bozza si distingue per l'approccio estremamente equilibrato (né censorio né anarchico) con il quale si rivolge a queste tematiche.

Il regolamento che ne deriva obbliga da un lato tutti i soggetti che vengono a conoscenza dell'esistenza di materiale illecito di informare direttamente le autorità, e dall'altro i fornitori di contenuto ad informare gli utenti della presenza di materiale potenzialmente offensivo; nel contempo impone a tutti i fornitori di accesso e di contenuti di rendere disponibili informazioni sulle funzioni e le modalità d'uso di programmi di filtraggio dei dati come le NET-NANNY e le Cyberpatrol e di eseguire una autoclassificazione dei propri contenuti in base a un sistema standard elaborato da un comitato attuativo.

puntate
torna a calendario
torna a tematiche
search

back

home page

L'adesione al codice è volontaria ed aperta a tutti i soggetti di Internet operanti in Italia. Si intende che chiunque sottoscriva il codice sia obbligato alla sua osservanza. I firmatari si impegnano infine ad estendere a terzi l'obbligatorietà del codice attraverso una cluasula inserita in tutti i contratti di fornitura di accesso. torna a inizio pagina