Navigazione del 4 giugno 1997
Autoregolamentazione
Lo scorso 22 maggio attorno a un tavolo del ministero delle poste e telecomunicazioni
probabilmente si sono delineati i tratti di quello che sarà il futuro della rete in
Italia. (Le foto che vedete risalgono all'incontro precedente svoltosi a marzo). I
rappresentanti delle associazioni di utenti e dei fornitori di accesso in accordo con il
ministro delle poste Maccanico hanno elaborato una bozza di autoregolamentazione dei
contenuti trasmessi via Internet.
Il documento, seppure non ancora definitivo, rappresenta un indubbio passo avanti nella
ricerca di una strategia per lo sviluppo della rete che salvaguardi i diritti di tutti i
soggetti in gioco cioè nella ricerca di un modo concreto di garantire libertà di
comunicazione e di espressione e protezione da comportamenti illeciti e moralmente
riprovevoli. Vale dunque la pena di illustrarne e analizzarne alcune parti.
Il testo lo potete trovare in tutti i
siti delle associazioni che hanno partecipato alla sua stesura. In una fase iniziale il
progetto ha coinvolto Telecom Italia Network e AIIP (Associazione Italiana Internet
Provider) alle quali si sono associate in seguito ANEE (Associazione Nazionale Editoria
Elettronica) e Olivetti e in una fase finale ASCII (Associazione Consumatori Italiani
Internet) e ALCEI. Mi trovo al momento appunto sul sito dell'ALCEI (Associazione per la
Libertà nella Comunicazione Elettronica Interattiva), un'associazione molto vicina per
scopi e struttura all'EFF uno dei baluardi della difesa dei diritti civili in rete.
Diamo uno sguardo al testo che si apre con una notazione importante:
"Internet è un sistema di comunicazione interattivo che, rispetto
ai media di massa tradizionali, ha alla base, e come peculiare ricchezza, il
coinvolgimento diretto degli utenti nella creazione, oltre che nella fruizione, dei
contenuti e dei servizi."
Questo riconoscimento sgombra il campo da alcuni fraintendimenti derivanti
dall'equiparazione della rete ai mezzi di comunicazione tradizionali. Ogni soggetto che
operi su Internet infatti può esercitare contemporaneamente o separatamente più funzioni
distinte ed occupare ruoli diversi che per semplificazione possono essere di volta in
volta equiparati a quelli tradizionali di editore, autore, distributore, fornitore di
servizi, fruitore di servizi.
Ne deriva una conseguenza importante:
"Occorre distinguere i soggetti sulla base dei ruoli e delle
funzioni esercitate in CIASCUN MOMENTO (e indipendentemente dal fatto che il ruolo sia
coperto in forma continuativa o occasionale, professionale o privata, a fine commerciale o
meno)".
Perchè questa conseguenza è importante?
Perché più di una volta è accaduto che un fornitore di servizio venisse condannato
per aver veicolato un'informazione proveniente da terzi. Negli stessi Stati Uniti è in
corso un processo, Reno (Janet Reno è Attorney General of the United States) vs ACLU
(American Civil Liberties Union) che deciderà le sorti della libertà di espressione su
Internet uno dei cui nodi fondamentali è l'interpretazione del ruolo dei fornitori di
servizio.
Qui sul sito della Aclu trovate tutti i materiali del processo. L'accusa
sostiene infatti che i provider vanno considerati a tutti gli effetti come editori e che,
come tali, siano responsabili di qualsiasi cosa circoli per le loro macchine. Per la
difesa lo statuto dei fornitori di servizio va equiparato a quello degli edicolanti, meri
espositori di materiale del quale non si assumono responsabilità diretta. Tutte le
informazioni le trovate a questo indirizzo. E' chiaro, comunque, che dare una risposta
univoca alla questione non è facile ma la bozza sembra impostare il problema su basi
estremamente avanzate anche per gli standard di altri paesi.
Ma i due punti fondamentali delineati dal codice di autoregolamentazione sono due
principi opposti e complementari legati alla tutela della privacy personale:
- Tutti i soggetti di Internet devono essere identificabili.
- Qualsiasi soggetto di Internet, una volta identificato, ha diritto a mantenere
l'anonimato nell'utilizzo della Rete al fine della tutela della propria sfera privata.
Perché questi principi vanno ugualmente salvaguardati? Ce lo spiega Stefano Rodotà.
Ci sono tanti diritti alla "privacy" che vengono in conflitto sulle reti.
Perché, ad esempio, se da un lato c'è il diritto alla "privacy" di un
soggetto, che non vuole che qualcun'altro sulla rete dica che lui è un mascalzone o che
riveli i suoi fatti privati, dall'altro c'è un contrapposto interesse alla
"privacy" di coloro che, entrando in rete, dicono: noi vogliamo mantenere
l'anonimato, noi vogliamo usare un nome fittizio, noi vogliamo usare uno pseudonimo,
perché soltanto attraverso l'anonimato, quindi la difesa della nostra
"privacy", riusciamo a esprimerci al meglio. Ecco, qui abbiamo un clamoroso
conflitto tra due esigenze di tutela della "privacy". [...]
Si è suggerito, per questi casi, che il nome sia custodito dal gestore della rete e
rivelato soltanto se c'è un problema di questo tipo.
Una delle questioni più scottanti che animano sin dagli inizi il dibattito sulla rete
è la questione del rapporto tra principi generali e strumenti applicativi di quei
principi. La materia è molto delicata perché si muove in un campo che oscilla tra il
lassismo e la censura. Fatti salvi i principi di rispetto della dignità umana, di rifiuto
di ogni forma di discriminazione, di tutela dei minori e di rispetto delle norme che
regolano l'ordine pubblico e la sicurezza sociale, la bozza si distingue per l'approccio
estremamente equilibrato (né censorio né anarchico) con il quale si rivolge a queste
tematiche.
Il regolamento che ne deriva obbliga da un lato tutti i soggetti che vengono a
conoscenza dell'esistenza di materiale illecito di informare direttamente le autorità, e
dall'altro i fornitori di contenuto ad informare gli utenti della presenza di materiale
potenzialmente offensivo; nel contempo impone a tutti i fornitori di accesso e di
contenuti di rendere disponibili informazioni sulle funzioni e le modalità d'uso di
programmi di filtraggio dei dati come le NET-NANNY e le Cyberpatrol e di eseguire una
autoclassificazione dei propri contenuti in base a un sistema standard elaborato da un
comitato attuativo. |