INTERVISTA:
Domanda 1
Cosa ne pensa, dal punto di vista legale, della distribuzione di media digitali in forma
materiale e non materiale, come avviene nelle le reti?
Risposta
Si tratta di una delle questioni centrali che vengono discusse negli Stati Uniti per
ridefinire la legislazione nazionale sui diritti d'autore, in modo di poter affrontare la
tecnologia digitale. Da quasi un secolo la legislazione sui diritti di autore, sia
nazionale che internazionale, concede ai possessori dei diritti d'autore il controllo
della distribuzione delle loro opere su media fisici. Stiamo esaminando i tipi di
transazioni, come quelle che avvengono nei servizi online commerciali e su Internet, e
siamo arrivati alla conclusione che una gran parte dell'attività in cui l'utente del
servizio alla fine della trasmissione riceve una copia di un lavoro, è molto simile alla
distribuzione nel mondo fisico e materiale. Di conseguenza il libro bianco degli Stati
Uniti sui diritti d'autore nelle infrastrutture di informazione internazionali, pubblicato
agli inizi di settembre, e la legislazione varata successivamente dal Congresso degli
Stati Uniti, raccomanda una modifica nella legislazione sui diritti d'autore, per chiarire
che la distribuzione di copie e di supporti fonografici, come i CD o nastri DAT, eccetera,
può avvenire attraverso la trasmissione in una rete. Più recentemente, attraverso gli
auspici dell'Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale, e in seguito a
continui dialoghi multilaterali sullo sviluppo di un protocollo della Convenzione di Berna
e un nuovo strumento per la protezione di produttori ed esecutori di prodotti sonori,
abbiamo domandato alla comunità internazionale di considerare un modo di assicurare il
diritto di distribuzione attraverso la trasmissione, oppure un equivalente di questo
diritto, cioè di assicurare che i proprietari dei diritti e gli autori abbiano il diritto
esclusivo di controllare la distribuzione delle loro opere attraverso le reti.
Domanda 2
Il diritto d'autore come concetto è stato recentemente messo in discussione. Qual è il
suo punto di vista?
Risposta
Alcuni gruppi negli Stati Uniti e in tutto il mondo suggeriscono che il mondo digitale è
differente da quello fisico, e per questo ritengono che la legislazione sui diritti
d'autore di per sé debba essere vista come un dinosauro del mondo fisico, e che il mondo
virtuale abbia bisogno di qualcos'altro. Noi, il governo degli Stati Uniti e molte persone
nella comunità dei diritti d'autore del settore privato negli Stati Uniti, crediamo
fortemente che questo si un giudizio prematuro e affrettato. La legislazione sui diritti
d'autore ha sempre reagito ai cambiamenti tecnologici, la stessa legislazione è stata una
risposta allo sviluppo della stampa tipografica. I nuovi tipi di opere sono sempre stati
inclusi nei diritti d'autore, cosi come lo sono stati i nuovi mezzi di distribuzione in
passato. Quando sono nate le opere cinematografiche, per esempio, queste sono state
aggiunte alle opere protette dalle leggi sui diritti d'autore. Questo passato di
adattamento ai cambiamenti tecnologici ha dato all'industria che fa affidamento ai diritti
d'autore un senso di roccia sulla quale è costruita la loro chiesa, la legislazione sui
diritti d'autore, e i loro investimenti si basano sui fondamenti di tale legislazione. In
un certo senso trovo che sia arrogante che persone che partecipano all'industria che si
basa sui diritti d'autore si presentino dicendo di buttare il bambino insieme all'acqua
sporca e di ricominciare da capo. Nel nostro paese l'industria cinematografica,
l'industria del software, l'industria discografica, l'industria editoriale, l'industria
musicale si basano tutte sulla protezione dei diritti d'autore. Per sviluppare e
pubblicare un nuovo film o un nuovo programma di computer, è necessario un enorme
investimento con un alto livello di rischio. L'investimento necessario per sviluppare, per
esempio, Windows 95, è reso possibile unicamente dal fatto che Microsoft e gli altri
sviluppatori di software dispongono della base e della protezione delle leggi sui diritti
d'autore, contro coloro che altrimenti potrebbero sfruttare gratuitamente il prodotto
delle loro fatiche. Noi rinneghiamo il revisionismo completo ed il passaggio ad un altro
regime legale, mentre pensiamo che un approccio aggiuntivo che adatti le leggi sui diritti
d'autore alle nuove tecnologie sia più prudente, per il vantaggio non solo dei produttori
delle opere ma anche dei consumatori e degli utenti, che non gioirebbero di un maggior
numero di opere, se le società avessero l'impressione che fossero esposte a troppo
rischio ed evitassero gli investimenti per la creazione di nuovi prodotti educativi e di
intrattenimento.
Domanda 3
Ora che la tecnologia avanza ancora più velocemente di quanto lo facesse in passato,
pensa che il legislatore sia ancora in grado di tenere il passo con questi cambiamenti?
Risposta
Noi lo speriamo. Negli Stati Uniti abbiamo avuto due esempi molto diversi di come tenere
il passo con il cambiamento tecnologico. Un esempio è relativo allo studio realizzato per
la protezione dei programmi per computer. Gli Stati Uniti cominciarono a studiare la
protezione del software per computer alla fine degli anni Sessanta e all'inizio degli anni
Settanta, molto prima di qualsiasi altro paese. All'inizio degli anni Ottanta fu
instaurato un regime di protezione dei diritti d'autore per il software. Io penso che la
vitalità della nostra industria nazionale del software è il risultato della possibilità
di tale industria di crescere in un contesto legale, in cui ci fosse una certa protezione
per i loro rischi di investimento. Un altro aspetto è rappresentato dal modo più
prudente e pragmatico con cui gli Stati Uniti hanno affrontato i problemi dell'utilizzo
riproduttivo di opere, cioè di fotocopie, e la registrazione privata di film. La nostra
reazione in questo caso è stata frammentaria, lasciando essenzialmente che il problema ci
sfuggisse di mano. Quando la legislazione era pronta per entrare in vigore consisteva in
un palliativo alla situazione. Penso che queste due esperienze molto diverse hanno
insegnato al nostro congresso e alle nostre autorità normative che la migliore cosa
possibile è tentare di rimanere il più possibile sulla cresta dell'onda. Ecco perché
l'amministrazione Clinton avviò due anni fa lo studio delle relazioni tra la leggi sui
diritti d'autore e l'infrastruttura informativa nazionale e pubblicò questo rapporto in
un momento in cui c'era un grande interesse in Internet. La gente e le imprese non hanno
stabilito delle cattive usanze. Le tentazioni di infrangere le leggi non sono riuscite a
prendere il sopravvento. Il compito del legislatore, quindi, consiste nell'occuparsi di
questi problemi in modo da non incontrare una forte resistenza da chi dispone di interessi
personali o finanziari nello sfruttamento di opere senza autorizzazione. E' stato molto
gratificante rilevare, quando gli Stati Uniti si sono presentati con il proprio libro
bianco alla riunione dell'Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale sul
protocollo di Berna all'inizio di settembre, che la grande maggioranza delle nazioni, non
solo quelle industrializzate, ma anche molti paesi in via di sviluppo, hanno deciso di
accelerare le relative deliberazioni internazionali, per progredire più velocemente in
confronto allo standard nello sviluppo di trattati internazionali. C'è stato consenso
nella riunione di settembre, sul fatto che la discussione sugli argomenti digitali
dovrebbe avanzare così velocemente, come lo permette lo sviluppo un testo su cui esista
un accordo, e che permetta una conferenza diplomatica nell'arco del prossimo anno. Per noi
questo è stato molto gratificante e pensiamo che sarebbe nell'interesse non solo dei
paesi che producono diritti d'autore e opere, ma della popolazione di tutto il mondo, che
sarebbe così in grado di usufruire di nuove opere e nuove vie per la loro distribuzione.
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