Biblioteca digitale (intervista) RAI Educational

Bernt Hugenholtz

Napoli - OMPI FORUM, 10/19/95

"Internet come materia giuridica"

SOMMARIO:

  • Il fornitore di servizi Internet si trova nel dilemma di scegliere tra il ruolo dell'operatore di telecomunicazioni, senza responsabilità sui contenuti dei dati che transitano attraverso le proprie infrastrutture, e quello dell'editore, che pubblica delle informazioni e quindi ne è responsabile legalmente (1).
  • Un caso particolare riguarda la chiesa Scientology, che ha citato in giudizio un fornitore di servizi Internet in Olanda per la violazione dei diritti d'autore (2).
  • Una interpretazione troppo restrittiva dei diritti di riproduzione comporterebbe una limitazione dei diritti di libertà del privato (3).
  • Per poter tenere il passo con gli sviluppi tecnologici la legislazione deve limitarsi alla definizione di diritti astratti e generali, senza entrare nel merito di specifiche tecnologie (4).

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INTERVISTA:

Domanda 1
Ci sono degli aspetti legali in riguardo a Internet che devono essere considerati, uno dei quali potrebbe essere le responsabilità dei fornitori.

Risposta
Ci sono diversi aspetti legali molto interessanti ed importanti legati a Internet. Uno degli argomenti importanti, su cui sto attualmente lavorando nei Paesi Bassi, è la responsabilità del fornitore di servizi Internet, l'organizzazione che fornisce ai suoi utenti l'accesso a Internet. Si tratta della responsabilità per la violazione dei diritti d'autore o per altri tipi di violazione legale. E' una questione molto interessante, poiché i fornitori di servizi Internet si trovano presi da un classico dilemma: il dilemma di svolgere, da una parte, il ruolo dell'operatore di telecomunicazioni, trasmettendo messaggi attraverso la rete senza interessarsi al contenuto, e quindi senza esserne responsabili, e, dall'altra, il ruolo tradizionale dell'editore, che è responsabile dei contenuti. Io noto che i fornitori di Internet non sanno in effetti che ruolo scegliere. Un giorno giocano il ruolo dell'editore, scegliendo contenuti interessanti e mettendoli sulla rete, un altro giorno scelgono la posizione dell'operatore di telecomunicazioni, rifiutando qualsiasi responsabilità.

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Domanda 2
Ci può illustrare questa problematica con un esempio concreto?

Risposta
Il caso in cui sono particolarmente interessato riguarda la chiesa della Scientology, una organizzazione americana semi religiosa, in effetti si tratta di una organizzazione commerciale, che rivendica i diritti d'autore su documenti distribuiti mediante Internet da diversi utenti privati, abbonati di un fornitore di servizi Internet. Il fornitore di servizi Internet permette l'accesso a tutti, questo è il fondamento sui cui si basa il tutto, ed è stato citato in causa da Scientology perché, secondo il loro parere, violava i diritti d'autore di questi documenti. Si tratta di documenti che all'interno della chiesa Scientology vengono trattati segretamente, essi spiegano la genesi di Scientology, e non si vuole che essi siano disponibili al pubblico. Essi preferiscono che i singoli clienti di Scientology paghino una notevole somma, prima di essere autorizzati a consultare questi documenti. La domanda che si pone è: chi dà l'accesso a tutti, cioè il fornitore di servizi, può ritenersi responsabile delle violazioni dei diritti d'autore, provocate dal fatto che gli utenti individuali distribuiscono questi documenti, oppure il fornitore di servizi può dire, che la propria politica consiste nel dare l'accesso a tutti, che il proprio ruolo nella società consiste nell'incoraggiare e facilitare il libero flusso di informazioni su Internet. Si tratta di un grande dilemma. Qualche settimana fa, Scientology è riuscita a convincere un giudice di Amsterdam, che il fornitore di servizi Internet è in effetti responsabile della violazione di questi diritti. Il giudice ha fatto sequestrato i computer del fornitore di servizi Internet. Secondo la mia impressione, però, è stata una decisione sbagliata.

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Domanda 3
Una interpretazione troppo restrittiva dei diritti di riproduzione comporterebbe una limitazione dei diritti di libertà del privato?

Risposta
Il mondo digitale è anche una convergenza di diversi media, che erano prima separati e legati a supporti diversi, come la carta, la plastica, eccetera. Ora, con la convergenza dei media, stiamo assistendo ad una proliferazione di diritti. Credo che il nuovo ambiente digitale comporti il rischio, che i diritti di proprietà intellettuale proliferino a tal punto da mettere a rischio le libertà individuali degli utenti, la libertà di informazione e di accesso all'informazione. Le faccio un esempio: l'essenza del diritto d'autore è il diritto di copiare, di riprodurre, un diritto esclusivo. Il diritto di riproduzione era tradizionalmente legato alle copie materiali di opere, quali i libri, i dischi, i dischetti di software, eccetera. Nel nuovo ambiente i proprietari dei diritti argomentano che la riproduzione include anche tutti i tipi di memorizzazione temporanea delle opere, durante il passaggio attraverso la rete all'utente individuale. Se questo punto di vista fosse corretto, ciò verrebbe dire che se si avvia il proprio computer e si accede ad un'opera, si viola già un diritto d'autore, perché si violano i diritti di riproduzione. Questa, secondo me, allarga troppo i diritti d'autore. Tradizionalmente i diritti d'autore non hanno mai protetto dalle azioni di utilizzo o di ricezione. La lettura di un libro o il guardare la televisione non sono azioni vincolate dai diritti d'autore tradizionali. Ma nel nuovo contesto c'è il rischio che la azioni di utilizzo vengano incluse nel monopolio. Penso che non sia questo lo scopo dei diritti d'autore. La libertà dell'utente dovrebbe esistere fuori dai diritti d'autore e dovrebbe essere protetta dai diritti alla riservatezza e libertà di informazione.

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Domanda 4
Il mondo digitale crea nuovi argomenti, problemi e prodotti che richiedono l'intervento del mondo legale. Pensa che il mondo legale sia in grado di tenere dietro al rapido sviluppo del mondo digitale?

Risposta
Questa è una questione cruciale: riescono i legislatori, sia a livello nazionale che a livello internazionale, a tenere il passo dello sviluppo tecnologico? Penso che dipenda dall'ambizione che si pone il legislatore e dall'approccio che sceglie. Se cerca di seguire da vicino la tecnologia e di creare un nuovo diritto specifico ogni qual volta emerge una nuova tecnologia, il legislatore perderà la corsa, non sarà mai capace di tenere il passo della tecnologia. Ci sono, per esempio, dei legislatori a livello nazionale, ma anche a livello europeo, che cercano di creare una legislazione specifica alla trasmissione digitale, adattata specificamente a Internet. Penso che questo sia un grande errore, non è l'approccio che dobbiamo prendere, perché significherebbe dover rivedere la legislazione, creare nuove leggi o modificare quelle esistenti ogni due o tre anni. Abbiamo invece bisogno di un approccio astratto e più globale, che protegga i diritti duraturi e che non sia legato ad una tecnologia specifica, ma che consideri nozioni generale, come la comunicazione al pubblico, eccetera.

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