Biblioteca digitale (intervista) RAI Educational

Giorgio Ferrari

Napoli - OMPI FORUM, 19/10/95

"Diritto d'autore e smaterializzazione del supporto"

SOMMARIO:

  • La tutela delle opere dell'ingegno è basata, sostanzialmente, sul principio di territorialità, ma la smaterializzazione del supporto elettronico comporta delle grandi difficoltà di localizzazione dell'opera (1).
  • Caratteristica peculiare dell'opera digitale è la possibilità di interazione che essa rende possibile (2).
  • Lo sconfinamento proprio dell'opera digitale renderà necessaria una diversa disciplina delle rispettive zone di competenza (3).

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INTERVISTA:

Domanda 1
Nel passaggio da un mondo di media materia ad un mondo di media digitali, senza supporto materiale, quali sono gli aspetti legali connessi?

Risposta
La smaterializzazione del supporto elettronico comporta effettivamente delle grosse difficoltà di localizzazione dell'opera. La tutela delle opere dell'ingegno è basata, sostanzialmente, sul principio di territorialità: le controversie e, comunque, tutto il problema dell'utilizzazione di queste opere, viene affrontato nei singoli Stati, viene regolato autonomamente. Anzi l'ultima, e più recente legge, che si è occupata del diritto internazionale privato, ha regolato appositamente l'utilizzazione dei beni materiali, dicendo che questi vengono regolati con le leggi dello Stato di utilizzazione. Questo fatto nuovo della smaterializzazione invece provoca una grossa difficoltà al riguardo, perché l'opera, non avendo un supporto materiale, viene distribuita e diffusa in un modo completamente nuovo e diverso. Si potrebbe dire, se mi si consente una battuta, che l'opera multimediale è come l'araba fenice, "che ci sia ciascun lo dice, dove sia nessun lo sa". Comunque questo problema è stato affrontato in varie sedi, ci son stati diversi contributi, ma non esiste un'indicazione precisa, dal momento che rappresenta uno dei punti più difficili da risolvere.

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Domanda 2
Secondo Lei quali possono essere le forme di protezione utili per le opere digitali?

Risposta
L'opera digitale è il patrimonio culturale spostato su un supporto digitale e la sua caratteristica peculiare, almeno a mio avviso, è che l'utilizzatore può interagire con l'opera e quindi c'è una fruizione dell'opera completamente diversa rispetto al passato. Il fruitore non è più un soggetto passivo, che assiste, vede, ascolta l'opera: è un soggetto che interviene nell'opera e in questo suo intervento può avere una fruizione evidentemente superiore al solito. Tutto questo non significa che avremo un'opera del tutto nuova e diversa. Io ritengo quindi che si possano trovare, nell'ambito delle leggi sul diritto d'autore con particolare riferimento alla Convenzione di Berna, delle forme di tutela a cui apportare degli adattamenti specifici.

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Domanda 3
In un sistema di distribuzione digitale, che quindi virtualmente non conosce barriere, quali pensa possano essere i problemi specifici?

Risposta
Sotto certi aspetti forse siamo già a questo punto, provocando già dei grossi inconvenienti, perché la pubblicità diffusa in un territorio effettivamente ormai sconfina in altri territori; quindi occorrerà disciplinare le rispettive zone di competenza. Comunque sono dei problemi abbastanza appassionanti: vedo che tutti gli enti interessati si stanno dedicando alla soluzione di questi problemi e credo che soprattutto nell'ambito della Comunità Europea, già con le ultime direttive, siano stati fatti dei grandi passi avanti per il noleggio delle videocassette, per la tutela del prestito, del software. Penso che nell'arco di pochi anni si arriverà allo scioglimento di tali questioni.

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