Biblioteca digitale (intervista) RAI Educational

Paolo Auteri

Pavia, 04-10-1996

"Diritto d'autore su Internet"

SOMMARIO:

  • Attualmente le convenzioni internazionali non garantiscono una adeguata tutela del diritto d'autore. Per questo molti paesi stanno cercando di apportare importanti modifiche a convenzioni già esistenti, come quella di Berna o di Roma (1)
  • I singoli stati dovranno preoccuparsi del rispetto di tali norme internazionali al loro interno. Il punto principale da affermare è quello del controllo da parte dell'autore sull'uso, la diffusione e la riproduzione di opere (2).
  • Quando, però, il fenomeno di riproduzione non autorizzata è molto vasto il controllo diventa assai più difficile da attuare (3)
  • Parlare di queste forme di controllo sembra essere in contraddizione con la presunta libertà di comunicazione che Internet garantisce (4).

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INTERVISTA:

Domanda 1
La regolamentazione della proprietà intellettuale, al livello anche transnazionale, è diventato un problema cruciale per l'accesso alle reti informatiche e per la comunicazione su Internet. Lei ritiene che l'attuale regime di convenzioni internazionali sia sufficiente alla sua tutela?

Risposta
Esistono delle convenzioni, in materia di diritto d'autore e di diritti connessi - esistono da moltissimi anni -, che accorpano una tutela effettiva in moltissimi paesi aderenti, ma queste convenzioni non considerano il fenomeno delle reti informatiche e la protezione ai diritti d'autore o ai diritti connessi, per intenderci, ai diritti dei produttori fonografici e di artisti, interpreti ed esecutori. Quindi, attualmente, le convenzioni internazionali non offrono una tutela adeguata ai titolari dei diritti d'autore e dei diritti connessi. E' questa la ragione per cui gli stati più importanti hanno iniziato degli studi, anche delle iniziative legislative - in primo luogo gli Stati Uniti d'America e la Comunità Europea -, per riformare la legislazione interna, e a promuovere anche la modifica della Convenzione Internazionale, della Convenzione di Berna, per quanto riguarda il diritto d'autore, e la Convenzione di Roma, per quanto riguarda i diritti dei produttori fonografici. La via che si è scelta è l'approvazione di un "altrum tractatum", di un protocollo aggiuntivo alla Convenzione di Berna a cui aderiranno una parte degli Stati che già aderiscono alla Convenzione di Berna stessa. Probabilmente vi aderiranno gli Stati dei paesi più industrializzati, e questo protocollo introdurrà delle norme che stabiliscono dei principi di tutela, che dovranno essere rivolti a disciplinare le reti informatiche, a tutelare i diritti d'autore nell'ambito delle reti informatiche.

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Domanda 2
Sarà possibile seguire le tracce dell'opera di ingegno, attraverso lo spazio informatico, dalla produzione alla distribuzione, alla fruizione finale del prodotto attraverso questi principi che la nuova Convenzione dovrebbe inserire?

Risposta
Il protocollo stabilisce l'obbligo degli Stati aderenti di introdurre nelle realizzazioni interne alcuni principi fondamentali, e, ovviamente, gli esattori interni dovranno poi integrare questi principi con delle altre norme che riguardano soprattutto le sanzioni, i mezzi di tutela anche giurisdizionale. Quando questo avverrà, si potrà dire che i diritti d'autore e i diritti connessi saranno protetti nei riguardi delle utilizzazioni che avvengono sulle reti informatiche, in particolare su Internet. La tutela è rivolta a consentire ai titolari dei diritti di autore - autori o aventi causa e ai produttori fonografici o agli artisti, interpreti, esecutori - il controllo dell'utilizzazione; in altre parole la possibilità di utilizzare, di diffondere, innanzi tutto di riprodurre la propria opera, sarà subordinata al consenso del titolare, eventualmente dietro corrispettivo, in modo che queste utilizzazioni non si pongano in concorrenza con utilizzazioni più tradizionali che attualmente, almeno, sono più importanti per gli autori e per i titolari dei diritti d'autore.

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Domanda 3
Se Lei vedesse oggi, in rete, in Internet, una Sua pubblicazione, un Suo articolo accademico, un Suo saggio senza la Sua autorizzazione, quali sono effettivamente i mezzi di tutela e di risarcimento di cui Lei dispone oggi in Italia?

Risposta
Sulla base della legge interna, applicando anche le norme pensate per fenomeni diversi, il titolare, teoricamente, avrebbe la possibilità di vietare la riproduzione e la diffusione della propria opera, e rivolgersi ai soggetti responsabili di questa utilizzazione non solo per far cessare l'autorizzazione, ma anche per chiedere il risarcimento del danno. E' comunque molto difficile individuare il responsabile. Le utilizzazioni avvengono non soltanto da parte di imprese che svolgono professionalmente questa attività e che sono identificabili e che quindi rispondono delle proprie iniziative, ma anche da parte di soggetti che non hanno la stessa visibilità, e sono soprattutto dei privati. Un grosso problema della protezione del diritto d'autore nelle reti informatiche, in Internet, è il problema della utilizzazione privata, che può essere anche molto ampia. Un privato può riprodurre, copiare da Internet o copiare da un CD-Rom e modificare un'opera e poi diffonderla tra amici, conoscenti, ma anche tra il "vision" pubblico, consentendo a chiunque sia interessato di richiamare l'opera, che è caricata sulla memoria del computer del privato, e riceverla in qualsiasi parte del mondo e copiarla. Di fronte a questo fenomeno, alla pirateria altruistica del privato, è molto difficile dare tutela ad un'opera. La legge, teoricamente, dà questa tutela, ma è difficile farla valere, soprattutto perché mancano gli strumenti tecnici di protezione. Una protezione giuridica è sufficiente ad assicurare una protezione, se interviene solo in alcuni casi, casi più gravi, casi marginali comunque. Quando invece la violazione è generalizzata, una tutela riconosciuta dalla legge sicuramente non ha nessuna possibilità di contrastare questi fenomeni di violazione, di contraffazione dei diritti d'autore.

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Domanda 4
Fino a che punto le due esigenze - democratizzazione della fruizione e tutela dell'opera d'ingegno - possono coesistere?

Risposta
Lei solleva un grossissimo problema. Attualmente, chi naviga su Internet è abituato a comunicare liberamente, trasmettendo anche informazioni, opere, protette dal diritto d'autore; questo utente è abituato a estrarre documenti, forse anche film, quindi anche opere audiovisive. E si è diffusa la convinzione che Internet sia un grande spazio di libertà. Indubbiamente esiste l'esigenza, in una certa misura, di preservare questo spazio di libertà, di consentire la comunicazione fra amici, la comunicazione fra colleghi, fra studiosi, ma allo stesso tempo, in questo spazio, è insita la possibilità della utilizzazione delle opere. Di conseguenza si deve trovare un punto, un limite, che rappresenti l'esigenza di tutelare chi ha creato queste opere e chi ha investito nella creazione, nella realizzazione e poi nella diffusione di queste opere. Questo è un problema più delicato e più complesso della disciplina del diritto d'autore su Internet e sulle grandi infrastrutture delle informazioni - autostrade dell' informazione - di cui si parla in sede politica.

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