Legge sull'editoria, quale destino per i siti scolastici?
L'allarme degli insegnanti: con la nuova
norma le pagine web delle scuole rischiano la chiusura
di Georgia Garritano
La nuova legge sull'editoria, entrata in vigore ad aprile,
potrebbe mettere a rischio la pubblicazione dei siti scolastici. A
lanciare l'allarme sono gli insegnanti di Docenti.org,
il sito dedicato alle tecnologie dell'informazione nella
didattica.
La norma ridefinisce il concetto stesso di "prodotto
editoriale", che viene inteso come "prodotto realizzato
su supporto cartaceo, ivi compreso il libro, o su supporto
informatico, destinato alla pubblicazione o, comunque, alla
diffusione di informazioni presso il pubblico con ogni mezzo,
anche elettronico, o attraverso la radiodiffusione sonora o
televisiva, con esclusione dei prodotti discografici o
cinematografici".
Anche le pubblicazioni online - siti Internet o newsletter -
sono, dunque, prodotti editoriali. Il problema, contro il quale
hanno protestato molti sostenitori della libertà di informazione
e comunicazione in rete, è che ai prodotti editoriali si
applicano le disposizioni sulla stampa stabilite dalla legge 47
del 1948.
Secondo questa norma le pubblicazioni devono recare
l'indicazione del luogo e della data di pubblicazione, del nome e
del domicilio dello stampatore e del nome del proprietario e del
direttore o vicedirettore responsabile, pena una multa fino a
500mila lire o, addirittura, la reclusione fino a due anni per
pubblicazione clandestina.
Un sito scolastico deve, quindi, indicare la propria
denominazione e l'indirizzo dell'istituto, l'anno di pubblicazione
e il nome e l'indirizzo di chi ospita il sito sui propri server,
che nel mondo della rete e degli "stampati telematici",
dovrebbe corrispondere allo "stampatore". Inoltre
dovrebbe indicare anche il nome del proprietario e del direttore o
vice direttore responsabile.
Ma - domanda Angelo Boezi, uno degli insegnanti di Docenti.org
- "Chi è il proprietario del sito Web di una scuola? Boh…
Probabilmente, come rappresentante legale, il dirigente
scolastico. Ma è anche titolare dei diritti di copyright? Direi
di no. La situazione è abbastanza confusa. Comunque, o lui o il
ministero della pubblica istruzione". Quanto al direttore o
vicedirettore responsabile, che secondo la legge sull'ordinamento
professionale deve essere un giornalista professionista iscritto
all'albo, è difficile immaginare che un istituto possa e voglia
affidare la responsabilità editoriale della propria pagina web a
questa figura professionale.
Una testata è, inoltre, soggetta all'obbligo della
registrazione presso la cancelleria del tribunale della
circoscrizione in cui si effettua la pubblicazione. E anche
quest'obbligo può costituire per un sito scolastico, che è un
periodico contraddistinto da una testata, un ostacolo
insormontabile. "È evidente che immaginare un istituto
scolastico che si attivi per la registrazione della testata,
contatti un direttore responsabile e paghi il relativo compenso
è, anche nell'era dell'autonomia scolastica, fantasia" -
commenta Franco Labella, un altro degli "insegnanti in
rete".
D'altra parte, la nuova legge, la 62/2001, esenta
dall'osservanza di quest'obbligo "i soggetti tenuti
all'iscrizione al registro degli operatori di comunicazione"
(articolo 16). Recentemente il sottosegretario alla presidenza del
Consiglio Vanino Chiti, rispondendo a un'interpellanza
parlamentare, ha precisato che la "legge non impone alcun
vincolo di iscrizione al registro dei comunicatori" a chi fa
comunicazione in rete e ha sottolineato che "non ci sono
vincoli aggiuntivi neppure per i siti Internet che fanno
esclusivamente o professionalmente informazione".
Tuttavia questa rassicurazione del governo per voce del sottosegretario
non ha posto fine alle perplessità. Intanto, osserva Boezi, "il
registro degli operatori di comunicazione ancora non c'è".
"I chiarimenti del sottosegretario Chiti sono rassicuranti
in se stessi, ma non fanno né legge né giurisprudenza, purtroppo,
ed il testo della legge è chiaro e nitido" - spiega il docente.
"Non credo che, se un magistrato ci denunciasse (o denunciasse
un dirigente scolastico) per stampa clandestina le dichiarazioni
del sottosegretario Chiti potrebbero essere fatte valere in giudizio.
La Costituzione non prevede niente del genere, in ogni caso".
Per sanare la situazione occorrerebbe, quindi, "un disegno
di legge di interpretazione autentica". Dello stesso avviso
è anche Franco Labella, docente di diritto, che ribadisce che
"al di là delle intenzioni anche ufficiali del Governo, quello
che conta, nei testi normativi, è prima di tutto quello che c'è
scritto".
Che fare, allora, in attesa di un eventuale intervento del
legislatore? Una soluzione, ipotizza Labella, "potrebbe
essere quella di aggiornare in maniera non sistematica la parte
informativa del sito". Tuttavia, prosegue, "è evidente
che queste indicazioni, probabilmente, potrebbero, in un'ipotetica
sede giudiziaria, essere valutate diversamente dal giudice, e
viste come manovre elusive degli obblighi di legge".
L'unica certezza, quindi, è che le polemiche suscitate
dall'applicazione ai siti Internet di principi normativi concepiti
per la stampa, continueranno ancora.
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