Registrare
le conversazioni elettroniche delle chat è legale. A infliggere
un duro colpo ai sostenitori della tutela della privacy anche su
Internet è il giudice Kathleen O'Connor del tribunale della
contea di Spokane
nello Stato di Washington che ha ritenuto Donald Townsend
colpevole di tentato stupro e possesso di materiale pornografico
di tipo pedofilo sulla base di prove quali registrazioni di
e-mail e chat. Un detective, assumendo l'identità di una
tredicenne di nome Amber, aveva scambiato con l'imputato
messaggi tramite e-mail e Icq,
la più popolare rete di chat online, e salvato le conversazioni
per poi produrle in tribunale. Recentemente un caso analogo,
quello dell'ex dirigente di Infoseek
Patrick Naughton, accusato di molestie sessuali nei confronti di
un agente dell'Fbi spacciatosi per una ragazzina di 16 anni, si
era, invece, concluso con l'assoluzione dell'imputato in quanto
la presunta vittima non esisteva.
La
sentenza del tribunale dello Stato di Washington è destinata a
diventare un controverso precedente giuridico perché potrebbe
legittimare la violazione della privacy. L'avvocato difensore
Mark Hannibal ha, infatti, contestato l'ammissibilità delle
prove appellandosi al Washington Privacy Act che proibisce di
intercettare e registrare comunicazioni private tra due o più
persone, per telefono, radio, telegrafo o altri mezzi, senza il
consenso di tutte le parti. La Corte, ammettendo la validità
delle prove, ha ritenuto, invece, che tale legge non si debba
applicare alla posta elettronica e alle chat. Chi sceglie di
"comunicare via e-mail e/o Icq è consapevole che il
computer è di per sé un mezzo di trasmissione e
registrazione", di conseguenza si deve presumere che
l'utente "si aspetti che il destinatario salvi, trasmetta,
copi messaggi via e-mail o chat".
Il
procuratore distrettuale Walker, che ha rappresentato la
pubblica accusa, ha espresso soddisfazione per il verdetto
sottolineando che una sentenza diversa avrebbe provocato
scompiglio anche nel settore del commercio elettronico: "Se
non si presume il consenso implicito un ordine di acquisto, per
esempio, potrebbe essere stampato solo dopo averne ottenuto il
permesso". Esperti di diritto applicato alle tecnologie
condividono la motivazione della sentenza anche se Jeffrey K.
Finer, penalista e docente alla Gonzaga Law School di Spokane,
precisa che "mentre il messaggio e-mail viene immagazzinato
automaticamente dal computer, per le chat-line la registrazione
delle conversazioni è facoltativa".
Diverso
il parere di Giovanni Buttarelli, segretario generale
dell'Ufficio del garante per la protezione
dei dati personali, che, commentando il caso giudiziario
americano, dichiara che "non costituisce affatto un
precedente negativo. Sembrerebbe, infatti, che e-mail e chat non
siano tutelate ma non è così. Semplicemente, si afferma il
principio che chi svolge un'indagine penale non ha bisogno del
consenso dell'indagato". "Nel nostro paese siamo più
avanti" - prosegue il consigliere Buttarelli - spiegando
che nel nostro ordinamento la regolamentazione dei reati
informatici equipara la corripondenza elettronica a quella
cartacea e afferma che le indagini nel settore telematico
possono svolgersi in entrambi i casi senza la necessità di
consenso. In Italia, comunque, le intercettazioni su Internet e
le attività di copertura da parte di soggetti di polizia sono
disciplinate in modo rigoroso: la legge del '98 sulla pedofilia,
che fa riferimento anche agli abusi a danno dei minori per via
telematica, prevede l'autorizzazione preventiva della
magistratura e, a livello comunitario, una raccomandazione del
'99 del Gruppo Autorità Garanti accoglie le indicazioni della
Convenzione europea dei diritti fondamentali dell'uomo sulla
corretta osservanza delle norme sulle intercettazioni.
Quanto alla possibilità di
registrare le comunicazioni via Internet in casi diversi da
quello dell'indagine penale, non esiste un esplicito divieto per
il ricevente anche se eventuali danni al mittente sono
perseguibili dal codice civile. La corrispondenza elettronica è
sottoposta alla medesima tutela di quella cartacea. Un
provvedimento dell'Ufficio del Garante del luglio '99 stabilisce
che i messaggi e-mail non possano essere aperti da terzi e una
sentenza della Corte costituzionale italiana garantisce, oltre
alla riservatezza del contenuto, anche quella dei "dati
esteriori" ovvero dei tabulati telefonici o, nel caso delle
chat, dei log. |