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Privacy digitale: è lecito registrare comunicazioni online
di Georgia Garritano - Veronica Sedda

Contea di SpokaneRegistrare le conversazioni elettroniche delle chat è legale. A infliggere un duro colpo ai sostenitori della tutela della privacy anche su Internet è il giudice Kathleen O'Connor del tribunale della contea di Spokane nello Stato di Washington che ha ritenuto Donald Townsend colpevole di tentato stupro e possesso di materiale pornografico di tipo pedofilo sulla base di prove quali registrazioni di e-mail e chat. Un detective, assumendo l'identità di una tredicenne di nome Amber, aveva scambiato con l'imputato messaggi tramite e-mail e Icq, la più popolare rete di chat online, e salvato le conversazioni per poi produrle in tribunale. Recentemente un caso analogo, quello dell'ex dirigente di Infoseek Patrick Naughton, accusato di molestie sessuali nei confronti di un agente dell'Fbi spacciatosi per una ragazzina di 16 anni, si era, invece, concluso con l'assoluzione dell'imputato in quanto la presunta vittima non esisteva.

ICQLa sentenza del tribunale dello Stato di Washington è destinata a diventare un controverso precedente giuridico perché potrebbe legittimare la violazione della privacy. L'avvocato difensore Mark Hannibal ha, infatti, contestato l'ammissibilità delle prove appellandosi al Washington Privacy Act che proibisce di intercettare e registrare comunicazioni private tra due o più persone, per telefono, radio, telegrafo o altri mezzi, senza il consenso di tutte le parti. La Corte, ammettendo la validità delle prove, ha ritenuto, invece, che tale legge non si debba applicare alla posta elettronica e alle chat. Chi sceglie di "comunicare via e-mail e/o Icq è consapevole che il computer è di per sé un mezzo di trasmissione e registrazione", di conseguenza si deve presumere che l'utente "si aspetti che il destinatario salvi, trasmetta, copi messaggi via e-mail o chat".

Il procuratore distrettuale Walker, che ha rappresentato la pubblica accusa, ha espresso soddisfazione per il verdetto sottolineando che una sentenza diversa avrebbe provocato scompiglio anche nel settore del commercio elettronico: "Se non si presume il consenso implicito un ordine di acquisto, per esempio, potrebbe essere stampato solo dopo averne ottenuto il permesso". Esperti di diritto applicato alle tecnologie condividono la motivazione della sentenza anche se Jeffrey K. Finer, penalista e docente alla Gonzaga Law School di Spokane, precisa che "mentre il messaggio e-mail viene immagazzinato automaticamente dal computer, per le chat-line la registrazione delle conversazioni è facoltativa".

Garante per la protezione dei dati personaliDiverso il parere di Giovanni Buttarelli, segretario generale dell'Ufficio del garante per la protezione dei dati personali, che, commentando il caso giudiziario americano, dichiara che "non costituisce affatto un precedente negativo. Sembrerebbe, infatti, che e-mail e chat non siano tutelate ma non è così. Semplicemente, si afferma il principio che chi svolge un'indagine penale non ha bisogno del consenso dell'indagato". "Nel nostro paese siamo più avanti" - prosegue il consigliere Buttarelli - spiegando che nel nostro ordinamento la regolamentazione dei reati informatici equipara la corripondenza elettronica a quella cartacea e afferma che le indagini nel settore telematico possono svolgersi in entrambi i casi senza la necessità di consenso. In Italia, comunque, le intercettazioni su Internet e le attività di copertura da parte di soggetti di polizia sono disciplinate in modo rigoroso: la legge del '98 sulla pedofilia, che fa riferimento anche agli abusi a danno dei minori per via telematica, prevede l'autorizzazione preventiva della magistratura e, a livello comunitario, una raccomandazione del '99 del Gruppo Autorità Garanti accoglie le indicazioni della Convenzione europea dei diritti fondamentali dell'uomo sulla corretta osservanza delle norme sulle intercettazioni.

Quanto alla possibilità di registrare le comunicazioni via Internet in casi diversi da quello dell'indagine penale, non esiste un esplicito divieto per il ricevente anche se eventuali danni al mittente sono perseguibili dal codice civile. La corrispondenza elettronica è sottoposta alla medesima tutela di quella cartacea. Un provvedimento dell'Ufficio del Garante del luglio '99 stabilisce che i messaggi e-mail non possano essere aperti da terzi e una sentenza della Corte costituzionale italiana garantisce, oltre alla riservatezza del contenuto, anche quella dei "dati esteriori" ovvero dei tabulati telefonici o, nel caso delle chat, dei log.